Stiamo raccogliendo le iscrizioni per il nuovo corso per operatore socio sanitario in partenza a febbraio 2025, al raggiungimento del numero minimo di iscritti (25); di seguito tutte le informazioni e il modulo di iscrizione.

Informazioni preliminari

Per accedere al corso è necessario superare una selezione. Documenti necessari per l’iscrizione alla selezione:

  • Modulo di iscrizione
  • Copia leggibile del documento d’identità fronte/retro
  • Copia del codice fiscale
  • Copia del titolo di studio (certificato di valore o attestato di comparabilità) ed eventuale certificazione
  • linguistica

Per informazioni contattare l’Organismo di Formazione del Ce.I.S. tel. 0437 950895 email: info@ceisbelluno.org

La figura professionale

L’Operatore Socio Sanitario (OSS), opera in una moltitudine di contesti, servizi e strutture. Servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali; strutture ospedaliere, distrettuali, territoriali, scolastiche, penitenziarie, psichiatriche; setting residenziali, semi-residenziali, ambulatoriali, presso il domicilio dell’assistito, e in ulteriori contesti di cura e di assistenza che possano giovarsi della presenza di queste figure professionali.

Chi può partecipare

Coloro che hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente oppure dopo il compimento del 18 anno di età alla data di iscrizione al corso e il titolo di scuola secondaria di primo grado (licenza media). In caso di titoli di studio conseguiti all’estero (in Paesi dell’Unione Europea ed extra Unione Europea) dovrà essere presentata la Dichiarazione di Valore o attestato di comparabilità, rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata d’Italia o Consolato d’Italia con sede nel Paese estero in cui è stato conseguito il titolo).

I cittadini stranieri, devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno e di uno dei seguenti titoli che attestano la conoscenza e comprensione della lingua italiana:

  1. diploma di licenza media conseguito in Italia;
  2. attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione
    professionale iniziale su ciclo triennale;
  3. diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
  4. diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
  5. dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
  6. certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, di livello B1 (Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri)

I titoli di studio e i certificati di attestazione di competenza linguistica devono essere consegnati
contestualmente all’iscrizione
al corso.

Titoli di studio conseguiti all’estero (vale per cittadini italiani o cittadini stranieri)

  1. In caso di titolo di studio non conseguito in Italia e analogo a titoli di diploma, laurea italiani ecc. deve
    essere presentato l’attestato di comparabilità rilasciato da CIMEA o la Dichiarazione di Valore.
  2. In caso di titolo non conseguito in Italia e analogo alla licenza media, deve essere presentata la
    Dichiarazione di Valore;

N.B. In caso di partecipazione a pubblico concorso il titolo di studio conseguito all’estero deve essere stato dichiarato equipollente da parte dell’Ufficio scolastico regionale.

Indicazioni:

  1. Tramite il servizio di comparabilità è possibile richiedere al CIMEA la valutazione di qualifiche
    italiane o estere del sistema della formazione superiore e di qualifiche finali di percorsi di scuola
    secondaria che consentono l’accesso a corsi della formazione superiore. Nel caso di valutazione
    positiva, gli esperti CIMEA produrranno un Attestato di Comparabilità riferito al titolo valutato.
    Per Comparabilità si intende l’indicazione del livello del titolo estero in riferimento ai cicli del
    Processo di Bologna e ai livelli dell’European Qualifications Framework. Tale comparazione non
    sancisce in alcun modo il riconoscimento formale del titolo all’interno di un sistema nazionale, ma è
    indicazione utile per le istituzioni che valutano la qualifica durante le differenti procedure di
    riconoscimento: l’Attestato di Comparabilità del titolo ha forma di parere e non vincola in alcun modo le istituzioni durante le proprie procedure di valutazione e riconoscimento.
    Maggiori dettagli per la richiesta dell’Attestato di Comparabilità sono disponibili alla pagina web dedicata sul sito di CIMEA.
  2. La “dichiarazione di valore” è un documento di natura esclusivamente informativa e redatto in
    lingua italiana che descrive il titolo di studio rilasciato da un’Istituzione appartenente a un sistema
    d’istruzione diverso da quello italiano ed è utilizzata per la valutazione del titolo stesso da parte della
    struttura competente ai fini dell’ammissione al corso di formazione.
    La “dichiarazione di valore” è rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane (Ambasciata
    d’Italia o Consolato d’Italia del Paese estero in cui il titolo è stato conseguito). In alcuni Paesi esteri
    deve essere effettuata la “legalizzazione” del titolo di studio – allo scopo di garantirne l’autenticità
    – PRIMA di chiedere l’emissione della “dichiarazione di valore” alla rappresentanza diplomatica
    italiana. Se il Paese in cui è stato conseguito il titolo ha aderito alla Convenzione dell’Aja deve essere
    apposta sul titolo di studio la cosiddetta “Postilla dell’Aja” PRIMA di chiedere alla rappresentanza
    diplomatica italiana di emettere la “dichiarazione di valore”.

Disponibilità: 30 posti.
Sede del Corso: Via Rugo 21 – Borgo Piave – Belluno

Specifiche sul corso

Durata e orari: Il corso dura 1000 ore, di cui 480 ore di teoria e 520 di tirocinio. Eventuale erogazione di alcune ore di teoria con modalità a distanza verranno organizzate in un secondo tempo.
Avvio: il corso verrà avviato verso febbraio 2025, a raggiungimento di almeno 25 iscritti.
Orario: dal lunedì al venerdì, per circa 16 ore la settimana.
Tirocini: le 520 ore di tirocinio pratico devono essere svolte in ambito Sanitario e Socio-Sanitario e sono organizzati dall’Organismo di Formazione. Le Unità Operative di tirocinio sono: Reparti di Degenza Ospedaliera, Strutture per Anziani, Strutture per persone Disabili, Comunità per persone con Disturbi
Mentali, Servizio di Assistenza Domiciliare, Servizi di Integrazione Sociale e Scolastica.

Riconoscimento crediti

1. Riconoscimento crediti formativi

L’aspirante corsista può chiedere il riconoscimento di credito formativo per il monte ore maturato o in
riferimento a tabelle specifiche di riconoscimento crediti a seguito della frequenza di:

  1. un percorso formativo autorizzato in occasione di precedenti bandi di cui alle seguenti Delibere di Giunta: n. 1124/2020 e n. 1253/2021 (corso OSS in Regione Veneto)
  2. Tecnico dei Servizi Sociali
  3. IP Indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale ex D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 e IP Indirizzo Servizi Socio sanitari ex DPR n. 87 del 15/03/2010

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo deve essere richiesta all’iscrizione alla selezione e successivamente verrà attivata a seguito dell’iscrizione al corso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo. La modalità di richiesta e di quantificazione verrà comunicata dall’Organismo di Formazione all’allievo.

2. Riconoscimento crediti da esperienze lavorative per tirocini

Con riferimento ai crediti riconoscibili da esperienze lavorative, si precisa che la Regione del
Veneto riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di chiedere la valutazione delle attività pregresse:

  1. l’esperienza lavorativa può concorrere a determinare credito formativo esclusivamente per il tirocinio
    relativamente: agli ambiti Residenza per anziani non autosufficienti, Servizio Diurno/comunità e domicilio; è esclusa la possibilità di riconoscimento del tirocinio in ambito “Degenza” (Ospedale):
  2. l’esperienza lavorativa, svolta negli ultimi 5 anni precedenti alla data di presentazione dell’istanza, non può essere inferiore a 12 mesi, anche non continuativi, oppure a 6 mesi continuativi; non saranno riconosciute esperienze lavorative svolte all’estero:
  3. l’esperienza lavorativa deve essere documentata mediante l’esibizione, in alternativa o congiuntamente di contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l’impiego del Comune di residenza dell’utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV;
  4. la documentazione deve dimostrare inequivocabilmente lo svolgimento di mansioni riconducibili
    all’assistenza alla persona negli ambiti socio-sanitario, sociale e socio-assistenziale:
  5. l’esperienza lavorativa di assistente familiare domiciliare (c.d. badante) potrà essere riconosciuta solo se accompagnata dall’acquisizione dell’attestato rilasciato a seguito di corsi organizzati e autorizzati ai sensi della DGR n. 1043/2018;
  6. il tirocinio sarà riconosciuto per la parte corrispondente all’ambito in cui è stata maturata l’esperienza lavorativa. (esperienza in centri servizio, RSA, Case di riposo, servizi semiresidenziali per anziani riconosciutaper tirocinio in Residenza; esperienza in disabilità, salute mentale, dipendenze, integrazione scolastica riconosciuta per tirocinio in servizio diurno; esperienza in assistenza domiciliare o comunità alloggio, compreso attività di assistente familiare domiciliare, riconosciuto per tirocinio in domicilio-comunità alloggio);
  7. esperienze lavorative che rispondono ai requisiti succitati in ambiti diversi possono essere considerate ai fini del riconoscimento delle aree di tirocinio corrispondenti (ad es. 12 mesi di esperienza lavorativa in RSA e 12 mesi a domicilio possono dare seguito al riconoscimento del tirocinio “Residenza per anziani non autosufficienti” e “domicilio”);
  8. a fronte di periodi di esperienza lavorativa inferiori ai 12 mesi, fatto salvo quanto previsto al punto due (sei mesi continuativi), non sarà possibile riconoscere frazioni di tirocinio.

La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall’interessato all’atto della
presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo, prima dell’avvio del
corso.

Frequenza e attestazione finale

La frequenza è obbligatoria. L’allievo è ammesso alle prove finali se ha frequentato almeno il 90% del
monte ore previsto, sia nella parte teorica che nella parte pratica e a superamento di tutte le verifiche
intermedie predisposte durante il percorso formativo, sia teoriche che pratiche.

Al termine delle prove d’esame finale viene rilasciato l’attestato di qualifica da parte della Regione del
Veneto. La qualifica è valida in tutto il territorio nazionale.

Idoneità fisica e sorveglianza sanitaria

Prima dell’inizio del corso gli allievi saranno sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla
mansione ai sensi della normativa vigente secondo il protocollo di sorveglianza sanitaria definito con
Decreto del Direttore di Area Sanità e sociale n. 90 del 16 luglio 2018, che prevede specifiche vaccinazioni. Il vaccino anti Covid-19, tutte le dosi previste, è obbligatorio per poter effettuare i tirocini.

Costo

Il costo totale, a carico dell’allievo, è di € 1.800,00. Da corrispondere all’organismo di Formazione in due
rate, la prima di € 1.000,00 all’iscrizione, la seconda a saldo di € 800,00 entro un mese/un mese e mezzo
dall’avvio del corso.

I possessori di voucher, rilasciato da Regione Veneto, tramite il Centro per l’impiego, matureranno il diritto al contributo al raggiungimento del 90% del monte ore totale del corso (1000 ore).

Avvio

Il corso sarà avviato entro febbraio 2025 (al raggiungimento di almeno 25 iscritti)

Per saperne di più, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito della Regione Veneto.